Not. Gaetano Petrelli
L’articolo 9, comma 22,
della legge finanziaria 2002 proroga al al 1° marzo 2002 l’entrata in vigore del
contributo unificato per gli atti giudiziari, in sostituzione di imposte di
bollo e diritti di cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi
quelli di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali (come previsto
dall’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488).
Le modalita’ di versamento
del contributo unificato sono disciplinate dal D.P.R. 1 marzo 2001 n. 126 (in
G.U. n. 90 del 18.4.2001). In particolare, si puo’ optare:
- per le modalita’ previste
dal D. Lgs. 237/1997 (e quindi tramite mod. F23) (per tale ipotesi, e’ stato
previsto, con Nota Min. Fin. 21 giugno 2001 n. 118188, il codice tributo
“941T”);
- per il versamento in conto
corrente postale;
- per il versamento presso
una tabaccheria (rivendita di generi di monopolio e valori bollati), in
quest’ultimo caso, peraltro, solo previa stipula di apposita convenzione con i
relativi gestori, ai sensi dell’art. 2;
- per il pagamento per via
telematica, giusto decreto interministeriale da emanarsi.
A norma dell’art. 5, la
ricevuta del pagamento e’ allegata all’atto giudiziario.